Mancini, protocollo d’intesa tra Unisa e Castel Baronia – Corriere dell’Irpinia

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Un protocollo d’intesa tra il Comune di Castel Baronia e l’Università di Salerno per rilanciare gli studi sulla figura di Pasquale Stanislao Mancini. E’ l’appuntamento in programma il 28 maggio a Castel Baronia, nella sala consiliare. Interverranno il sindaco di Castel Baronia Felice Martone, il presidente della pro loco Enzo Mazzeo e il vicesindaco di Castel Baronia  Carmine Famiglietti. A portare il proprio contributo alla riflessione don Antonio Mele, parroco di Castel Baronia e il presidente Upi Michele Ciasullo. A concludere l’incontro la lezione del professore Carmine Pinto, direttore del dipartimento di studi umanistici dell’Università di Salerno, su Pasquale Stanislao Mancini e il suo tempo

Nato a Castel Baronia, presso Ariano Irpino, il 17 marzo 1817, Mancini si laureò in Giurisprudenza nel 1835 a Napoli, dove iniziò l’insegnamento, esercitando contemporaneamente la professione di avvocato.

All’interesse per il diritto Mancini affiancò la passione per la poesia, la musica e le arti. Divenuto direttore di alcuni periodici di divulgazione e informazione (Le Ore solitarie, Giornale di scienze morali, legislative ed economiche), raggiunse la notorietà grazie alla corrispondenza con Terenzio Mamiani Della Rovere, pubblicata nel 1841 col titolo Intorno alla filosofia del diritto e singolarmente intorno alle origini del diritto di punire: lettere di Terenzio Mamiani e Pasquale Stanislao Mancini). L’interesse per il tema della pena carceraria e, in generale, per la ratio della norma penale, furono al centro delle sue relazioni personali con Victor Cousin e Alexis de Tocqueville.

Mancini partecipò ai movimenti rivoluzionari del 1848, divenendo membro del parlamento di Napoli. Privato della cattedra di diritto naturale e successivamente condannato in contumacia a 25 anni di carcere per i fatti del 15 maggio, Mancini riparò a Torino, dove occupò la prima cattedra di diritto internazionale istituita in Europa. La sua prolusione del 22 gennaio 1851, dal titolo Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti, ebbe enorme risonanza, tanto da divenire uno dei manifesti della dottrina giuridico-politica del Risorgimento (e ancora nel 1917, Ruffini la definì “il solo articolo di esportazione scientifica che la nostra letteratura del diritto pubblico abbia prodotto [nell’Ottocento]”, cfr. F. Ruffini, Nel primo centenario della nascita di P. S. Mancini, “Nuova Antologia”, 16 marzo 1917, p. XI).

Negli anni ’50 collaborò con i guardasigilli Giuseppe Siccardi e Urbano Rattazzi in alcuni progetti normativi di ispirazione profondamente laica (in particolare, suo fu un disegno di legge sull’introduzione del matrimonio civile). In collaborazione con Giuseppe Pisanelli e Antonio Scialoja pubblicò un Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi. Membro del parlamento nazionale dal 1860 per la sinistra democratica, nel 1862 fu, seppure per pochi giorni, ministro della Pubblica istruzione nel governo Rattazzi.

Docente a Roma dal 1872, divenne l’anno successivo presidente dell’Istituto di diritto internazionale di Ginevra. Fu nominato dal Presidente del Consiglio Agostino Depretis ministro della Giustizia nel 1876 e ministro degli Esteri nel 1881, anno in cui assunse anche la direzione della Enciclopedia giuridica italiana. Morì a Napoli il 26 dicembre 1888.

Il principale contributo del Mancini alla teoria del diritto internazionale è individuabile nella elaborazione del concetto di “nazionalità”, assunto come fondamento di un “nuovo diritto delle genti”. Proponendosi come ‘terza via’ tra gli approcci giusnaturalistici e le istanze giuspositivistiche, la teoria manciniana della nazionalità considerava gli individui come gli unici veri soggetti del diritto internazionale, discostandosi dunque dall’orientamento teorico largamente dominante (che vedeva lo Stato come unico soggetto del diritto internazionale), e anticipando così molte delle dottrine novecentesche. La dottrina del Mancini riscosse largo consenso in Italia, e può essere considerata la base teorica comune della c.d. “scuola italiana di diritto internazionale” dell’Ottocent

 



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