Intemperanze di tifosi e dirigenti a Torre del Greco: il giudice sportivo sanziona l’Avellino

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Le intemperanze dei tifosi biancoverdi presenti al Liguori di Torre del Greco, domenica scorsa, hanno portato a una pesante ammenda nei confronti del club irpino, punito con 3.500 euro di multa (si rischiava una nuova chiusura della Curva Sud).

Il giudice sportivo ha sanzionato l’Avellino per “fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti:

1. nell’aver lanciato, al 7° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso sintetico e costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per circa 40 secondi;

2. nell’aver lanciato, all’8° e 9° minuto del primo tempo, sul terreno di gioco due fumogeni determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso sintetico e costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per circa 1 minuto e 30 secondi per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione degli stessi;

3. nell’aver lanciato, al 7° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco un fumogeno determinando una breve sospensione della gara per un minuto da parte dell’Arbitro;

4. nell’avere divelto quattordici seggiolini posti all’interno dello stesso Settore;

5. nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati;

B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo, di cinque minuti a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati per una rissa che si era venuta a creare tra dirigenti, calciatori e staff di entrambe le squadre al termine del primo tempo.

Ritenuta la continuazione fra le condotte sub A), misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte sub A) n. 1), 2) e 3), rilevato che le condotte sub A) n. 1), 2) e 3) hanno determinato l’interruzione temporanea della gara, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex
203/628 art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc fed., r. c.c. – documentazione
fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto)”.

Una giornata di squalifica, invece, per D’Ausilio, espulso nell’intervallo assieme ad Esempio (un turno pure per lui e il compagno Maestrelli espulso dopo il fallo su Patierno da rigore). Inibito il segretario Tommaso Aloisi fino al 29 aprile, con ammenda di 500 euro.



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