Coprifuoco e divieto di spostamento tra province: c’è la proroga – IL CIRIACO

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Arriva una nuova proroga alle limitazioni nella Regione Campania. Dopo quanto accaduto con le scuole, la cui chiusura è stata confermata fino al 14 novembre dal Governatore De Luca, questa volta includendo anche asili nido e materne, arriva la proroga anche per il divieto di spostamento tra province e il coprifuoco alle ore 23. Anche in questo caso i divieti saranno in vigore fino al 14 novembre. Il tutto in attesa che il Premier Giuseppe Conte firmi il nuovo Dpcm in cui potrebbero essere inserite misure più stringenti per le regione con indice di trasmissione Rt superiore a 1,5.

“Dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di
salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di
lavoro” si legge nell’ordinanza n.87 firmata da De Luca. Allo stesso modo, ma per tutta la giornata, i cittadini campani non potranno spostarsi tra province diverse da quella di residenza: “E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. Il divieto non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane o straniere o verso i luoghi di imbarco, stazioni, porti, aeroporti”, sottolinea l’ordinanza. Confermate anche le limitazioni che riguardano attività di ristorazione quali bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, pub, vinerie e simili. Oltre a rispettare le misure previste dal Dpcm dello scorso 24 ottobre, dalle 22,30 scatta il divieto di vendita con asporto, ma “sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto”, sarà consentita la consegna a domicilio ma con l’ultima partenza che potrà essere effettuata entro le ore 23.

Nessuna modifica anche per l’attività d jogging che vede solo prorogate misure fino al 14 novembre: “L’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30. Negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento previsti dal DPCM 24 ottobre 2020”, si legge nell’ordinanza.



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