Calcio a 5 – La Figc perde ancora: Caridi resta commissario

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La FIGC è costretta ad alzare bandiera bianca. La Terza Sezione del collegio di
Garanzia dello Sport dà ancora ragione alla Lnd e all’attuale Commissario Caridi. Che resta in sella e ora traghetterà la Divisione Calcio a 5, verso le prossime elezioni.
Alla fine il Collegio di Garanzia ha messo le cose al posto giusto. E i vecchi consiglieri nazionali rimasti ostinatamente in sella fino a qualche settimana fa, dovranno fare di necessità virtù ed arrendersi al ripristino di un Commissariamento legittimo voluto in prima persona da Cosimo Sibilia, presidente della Lnd, dopo le vicende legate alle dimissioni di Montemurro e alle attuali inchieste interne e esterne legate alla gestione dei conti della Divisione stessa.

Il Dispositivo

La Terza Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal prof. Massimo Zaccheo, all’esito dell’udienza tenutasi in data odierna, ha accolto il ricorso della Lega Nazionale Dilettanti(LND) e del dott. Giuseppe Caridi, nella qualità di Commissario Straordinario della Divisione Calcio a cinque della LND, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, per la integrale riforma, previa sospensione dell’efficacia, con provvedimento cautelare, della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 017/2020-2021 – Registro Reclami n. 029/2020-2021, notificata a mezzo PEC il 15 ottobre 2010 e pubblicata sul sito della FIGC in pari data, con la quale è stato respinto il ricorso degli odierni ricorrenti avverso la decisione n. 2/TFN – SD 2020/2021, pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 2/TFN – SD 2020/2021 – reg. prot. 204/TFN-SD, notificata il 10 settembre 2020, che aveva accolto il ricorso presentato da alcuni componenti del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 e, per l’effetto, annullato il comunicato Ufficiale n. 15 del 7 luglio 2020 del Consiglio Direttivo della LND, con cui era stata disposto il commissariamento della medesima Divisione. Per l’effetto, ha annullato la decisione della CFA FIGC impugnata e ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale Federale.

Ai sensi dell’art. 62 CGS CONI e dell’art. 50 c.p.c., ha concesso termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell’art. 54, comma 3, CGS CONI.

Il decretoNon





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