Assegno di Inclusione, si aggiunge uno step obbligatorio: la comunicazione ufficiale dell’INPS

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L’INPS ha comunicato attraverso il nuovo messaggio numero 623 le più recenti modifiche procedurali per ottenere l’Assegno d’Inclusione.

Lo scorso 10 Febbraio, attraverso la Circolare numero 623, l’INPS si è rivolta alle ASL per indicare le più recenti modifiche procedurali relative al riconoscimento dell’Assegno d’Inclusione, ovvero dello strumento di sostegno economico e di inclusione sociale e lavorativa in vigore a partire dallo scorso primo di gennaio. 

La circolare numero 623 è stata pubblicata lo scorso 10 Febbraio – IlCiriaco.it

In particolare, l’INPS si è soffermata sulle procedure di verifica delle condizioni di svantaggio in cui versano i richiedenti e dell’inserimento degli aventi diritto all’interno dei programmi di cura e di assistenza previsti dallo strumento, in base alle disposizioni legislative disciplinate dal Decreto numero 48 del 4 Maggio 2023, convertito poi dalla Legge numero 85 del 3 Luglio dello stesso anno.

L’Assegno d’Inclusione è destinato alle famiglie composte da almeno un membro minorenne, oppure in condizione di disabilità, dell’età compiuta di almeno 60 anni o, infine, versante in una situazione di svantaggio e dunque facente parte di programmi di cura e di assistenza gestiti dai servizi socio-sanitari del territorio e certificati dalle pubbliche amministrazioni. 

I chiarimenti dell’INPS riguardo alle condizioni di svantaggio

Per sbloccare lo stallo emerso nelle procedure di verifica proprio delle condizioni di svantaggio, di responsabilità delle ASL e da effettuare al fine di riconoscere il diritto all’Assegno d’Inclusione, attraverso il messaggio dello scorso 10 Febbraio l’INPS ha specificato che l’ente potrà avvalersi del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS). Attraverso di esso, quindi, potrà accertare l’esistenza della certificazione della condizione e i programmi di sostegno in cui il richiedente è stato ammesso.

Chiarificazioni sull'Assegno d'Inclusione: approfondiamo la nuova circolare dell'INPS
In caso di mancata risposta da parte dell’amministrazione entro i 60 giorni di termine, la richiesta dell’ADI verrà quindi accolta sulla base del principio del “silenzio assenso” – IlCiriaco.it

Una volta volta effettuata la verifica, se la condizione effettivamente sussiste l’ente dovrà quindi attestarla; a seguito di ciò, le amministrazioni competenti avranno quindi 60 giorni dalla data di notifica fornita dall’INPS per confermare la condizione, tramite uno strumento telematico dedicato reso disponibile attraverso il portale online dell’Istituto.

Attraverso la sezione “Validazione delle certificazioni ADI”, infatti, l’amministrazione pubblica potrà validare la dichiarazione. Inoltre, l’INPS ha chiarito che, in caso di mancata risposta da parte dell’amministrazione competente entro i 60 giorni di termine, la richiesta dell’ADI verrà quindi accolta come “autocertificazione”, sulla base del principio del cosiddetto “silenzio assenso”. Per maggiori delucidazioni e approfondimenti, è consigliabile prendere visione del messaggio 623, scaricabile dal sito online dell’INPS, oppure rivolgersi direttamente all’Istituto, anche tramite le sedi e gli sportelli attivi sul territorio.



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