Il titolare di pensione di reversibilità perde la prestazione se inizia una nuova convivenza? La legge non ha dubbi.
Sul piano di alcuni diritti, i conviventi di fatto sono equiparati ai coniugi, mentre per altri vige il principio della non assimilabilità della convivenza al matrimonio. È quest’ultimo il caso dell’erogazione della pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite. Se, infatti, quest’ultimo intraprende una convivenza con un altro soggetto, perde il diritto alla prestazione?
Per la legge, la risposta a tale quesito è negativa, perché il diritto alla reversibilità viene meno solo se il coniuge superstite contrae nuovo matrimonio. Se, invece, inizia solo una convivenza, può continuare a percepire l’assegno. In quest’ipotesi, di conseguenza, la convivenza di fatto non viene paragonata o assimilata al vincolo matrimoniale. Tale principio è stato sancito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 461 del 3 novembre 2000.
Pensione di reversibilità: a chi è destinata e in che misura?
Ma se muore il convivente di fatto, l’altro può richiedere la pensione di reversibilità? Assolutamente no, perché anche in tal caso la convivenza e il matrimonio non sono equiparati. Se, dunque, il pensionato deceduto aveva iniziato una nuova convivenza di fatto dopo il divorzio, solo l’ex coniuge avrà diritto alla reversibilità e non anche il convivente. È opportuno chiarire a quali soggetti spetta la pensione di reversibilità da parte dell’INPS.
In base all’attuale normativa, possono beneficiarne:
- il coniuge o l’unito civilmente;
- i figli minorenni alla data del decesso;
- i figli inabili al lavoro, a carico del genitore deceduto, a prescindere dall’età;
- i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore deceduto, disoccupati oppure frequentanti scuole o corsi di formazione professionale, entro il 21° anno di età;
- i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore deceduto, disoccupati, iscritti all’università, per il periodo della durata legale del corso di studi e non oltre il 26° anno di età.
In mancanza di coniuge e figli, la prestazione è destinata:
- ai genitori del pensionato, over 65, non titolari di pensione e a carico del deceduto;
- i fratelli celibi e le sorelle nubili del pensionato, inabili al lavoro, che non percepiscono alcuna pensione e a carico del deceduto.
L’ammontare della pensione di reversibilità viene determinato in base all’assegno percepito e al numero dei titolari. Nel dettaglio è pari al:
- 60%, per il coniuge superstite senza figli a carico;
- 70%, per il figlio superstite;
- 80% , per il coniuge superstite con un figlio a carico oppure a due figli senza coniuge;
- 100%, per il coniuge superstite con due figli a carico oppure a tre o più figli superstiti;
- 15%, per i genitori o i fratelli e le sorelle;
- 70%, per un figlio (o nipote) in mancanza del coniuge;
- 80%, per due figli (o nipoti) in mancanza del coniuge;
- 100%, per tre o più figli (o nipoti) in mancanza del coniuge.