Pensione di reversibilità e nuova convivenza: attenzione alla legge attuale

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Il titolare di pensione di reversibilità perde la prestazione se inizia una nuova convivenza? La legge non ha dubbi.

Sul piano di alcuni diritti, i conviventi di fatto sono equiparati ai coniugi, mentre per altri vige il principio della non assimilabilità della convivenza al matrimonio. È quest’ultimo il caso dell’erogazione della pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite. Se, infatti, quest’ultimo intraprende una convivenza con un altro soggetto, perde il diritto alla prestazione?

La pensione di reversibilità spetta al convivente? Ilciriaco.it

Per la legge, la risposta a tale quesito è negativa, perché il diritto alla reversibilità viene meno solo se il coniuge superstite contrae nuovo matrimonio. Se, invece, inizia solo una convivenza, può continuare a percepire l’assegno. In quest’ipotesi, di conseguenza, la convivenza di fatto non viene paragonata o assimilata al vincolo matrimoniale. Tale principio è stato sancito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 461 del 3 novembre 2000.

Pensione di reversibilità: a chi è destinata e in che misura?

Ma se muore il convivente di fatto, l’altro può richiedere la pensione di reversibilità? Assolutamente no, perché anche in tal caso la convivenza e il matrimonio non sono equiparati. Se, dunque, il pensionato deceduto aveva iniziato una nuova convivenza di fatto dopo il divorzio, solo l’ex coniuge avrà diritto alla reversibilità e non anche il convivente. È opportuno chiarire a quali soggetti spetta la pensione di reversibilità da parte dell’INPS.

pensione reversibilità beneficiari
A chi spetta la pensione di reversibilità? Ilciriaco.it

In base all’attuale normativa, possono beneficiarne:

  • il coniuge o l’unito civilmente;
  • i figli minorenni alla data del decesso;
  • i figli inabili al lavoro, a carico del genitore deceduto, a prescindere dall’età;
  • i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore deceduto, disoccupati oppure frequentanti scuole o corsi di formazione professionale, entro il 21° anno di età;
  • i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore deceduto, disoccupati, iscritti all’università, per il periodo della durata legale del corso di studi e non oltre il 26° anno di età.

In mancanza di coniuge e figli, la prestazione è destinata:

  • ai genitori del pensionato, over 65, non titolari di pensione e a carico del deceduto;
  • i fratelli celibi e le sorelle nubili del pensionato, inabili al lavoro, che non percepiscono alcuna pensione e a carico del deceduto.

L’ammontare della pensione di reversibilità viene determinato in base all’assegno percepito e al numero dei titolari. Nel dettaglio è pari al:

  • 60%, per il coniuge superstite senza figli a carico;
  • 70%, per il figlio superstite;
  • 80% , per il coniuge superstite con un figlio a carico oppure a due figli senza coniuge;
  • 100%, per il coniuge superstite con due figli a carico oppure a tre o più figli superstiti;
  • 15%, per i genitori o i fratelli e le sorelle;
  • 70%, per un figlio (o nipote) in mancanza del coniuge;
  • 80%, per due figli (o nipoti) in mancanza del coniuge;
  • 100%, per tre o più figli (o nipoti) in mancanza del coniuge.



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